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Roma, 20 gennaio 2017

 

Circolare n. 23/2017

 

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2017 – D.M. 22.12.2016, su G.U. n. 15 del 19.1.2017.

 

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2017 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati, secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

 

Si rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali; in particolare la coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.23/2016

Codirettore

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n.15 del 19.1.2017

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2016 

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori

all'estero.

 

           IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

            IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                     Retribuzioni convenzionali

  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2017 e fino

a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2017,  le

retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il  calcolo  dei

contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori

italiani operanti all'estero ai sensi  del  decreto-legge  31  luglio

1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre

1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle  imposte  sul  reddito  da

lavoro dipendente, ai sensi dell'art.  51,  comma  8-bis,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  stabilite  nella

misura risultante, per ciascun  settore,  dalle  unite  tabelle,  che

costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

                               Art. 2

                        Fasce di retribuzione

  Per i lavoratori per i quali sono previste fasce  di  retribuzione,

la retribuzione convenzionale imponibile e'  determinata  sulla  base

del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,

di cui alle tabelle citate all'art. 1.

 

                               Art. 3

                 Frazionabilita' delle retribuzioni

  I valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso  di

assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,  trasferimenti  da  o

per l'estero, nel corso del  mese,  sono  divisibili  in  ragione  di

ventisei giornate.

 

                               Art. 4

     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

  Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato  il

trattamento ordinario di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori

italiani rimpatriati.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

    Roma, 22 dicembre 2016

 

                                              Il Ministro del lavoro 

                                            e delle politiche sociali

                                                      Poletti        

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze

          Padoan

 

 
 

 

 

Allegato

 
 

 

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – 2017

SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI

 

 

 

QUALIFICHE

FASCIA

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

 

 

Operai

I

Fino a 1.957,17

1.957,17

 

II

da 1.957,18 a 2.072,08

2.072,08

 

III

da 2.072,09 a 2.186,99

2.186,99

 

IV

da 2.187,00 in poi

2.301,87

 

 

 

 

 

 

 

 

Impiegati

I

Fino a 2.301,87

2.301,87

 

II

da 2.301,88 a 2.735,57

2.735,57

 

III

da 2.735,58 a 3.169,26

3.169,26

 

IV

da 3.169,27 a 3.602,96

3.602,96

 

V

da 3.602,97 in poi

4.036,62

 

 

 

Quadri

I

Fino a 4.036,62

4.036,62

 

II

da 4.036,63 a 4.803,78

4.803,78

 

III

da 4.803,79 a 5.570,93

5.570,93

 

IV

da 5.570,94 a 6.338,09

6.338,09

 

V

da 6.338,10 a 7.105,24

7.105,24

 

VI

da 7.105,25 in poi

7.872,37

 

 

 

Dirigenti

I

Fino a 6.002,32

6.002,32

 

II

da 6.002,33 a 7.107,45

7.107,45

 

III

da 7.107,46 a 8.212,55

8.212,55

 

IV

da 8.212,56 a 9.317,65

9.317,65

 

V

da  9.317,66 a 10.422,79

10.422,79

 

VI

da 10.422,80 a 11.527,89

11.527,89

 

VII

da 11.527,90 a 12.633,01

12.633,01

 

VIII

da 12.633,02 a 13.738,13

13.738,13

 

IX

da 13.738,14 a 14.843,24

14.843,24

 

X

da 14.843,25 in poi

15.948,28